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Christian Petrina

Avv. Christian Petrina

Titolare 
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dirittomilitare@studiolegalepetrina.com

REATO MILITARE, MESSA ALLA PROVA E CONSEGUENZE DISCIPLINARI

2025-04-23 16:59

Avv. Christian Petrina

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REATO MILITARE, MESSA ALLA PROVA E CONSEGUENZE DISCIPLINARI

MESSA ALLA PROVA E RIFLESSI DISCIPLINARI  Tale istituto venne introdotto nel 2014 con la Legge n. 67 che, contestualmente introdusse anche il benefici

 

MESSA ALLA PROVA E RIFLESSI DISCIPLINARI

 

Tale istituto venne introdotto nel 2014 con la Legge n. 67 che, contestualmente, introdusse anche il beneficio dell’assoluzione per tenuità del fatto con l’art. 131 bis c.p.

La messa alla prova (cd. MAP) già adottata da tempo nel procedimento penale minorile con presupposti diversi, costituisce riflesso indiretto anche dell’istituto della sospensione della esecuzione della pena con la concessione della misura alternativa dell’affidamento ai servizi sociali.

La differenza sta nella circostanza che in quest’ultimo caso il beneficio si applica dopo la condanna definitiva, mentre nell’ipotesi dell’art. 168-bis c.p. si concede prima di una pronuncia sulla responsabilità dell’imputato.

In seguito alla recente riforma Cartabia il suddetto articolo prevede che la messa alla prova possa essere richiesta non solo per i reati puniti entro il massimo edittale di quattro anni di pena detentiva (termine immutato) ma anche “per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale”, oggetto, anch’esso di un’ampia modifica.

L’art. 464 bis c.p.p., prevede :

“1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l'imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione. 

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. 4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma [….].

L'art. 464-ter prevede: "1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni(2).

2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464 quater.

3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione dell'imputazione.

4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni. In caso di rigetto, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464 quater".
Inoltre, il nuovo art. 464-ter  1 c.p.p.  dispone che “Il pubblico ministero, con l’avviso previsto dall’ art, 415 bis c.p.p. (avviso di conclusione delle indagini preliminari), può proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero può avvalersi dell’ufficio di esecuzione penale esterna. Entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero”

Il potere d’impulso circa la possibilità che la persona sottoposta alle indagini possa richiedere il rito deflattivo fin dalle indagini preliminari è sicuramente apprezzabile.

Pertanto, occorre stare attenti ai suddetti termini entro i quali presentare la richiesta di accesso alla MAP.

Formulata la richiesta il giudice deve valutare se ne ricorrano i presupposti in presenza dei quali deve concedere quanto chiesto.

Tali presupposti sono, oltre al programma che si elabora unitamente all’Uepe (Ufficio Esecuzione Penale esterna), anche la disponibilità dell’imputato a eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato nei confronti della persona offesa nonché l’impegno al risarcimento del danno causato a quest’ultima.

Inoltre, Il Giudicante deve ritenere che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Presupposti che saranno oggetto di accertamento sia preventivo ai fini della concessione che successivo ai fini della declaratoria di estinzione del reato.

Nell’ammettere il richiedente alla MAP, il giudice indica il relativo periodo complessivo nonché, se opportuno, quelli intermedi ai fini della periodica verifica.

Ma che conseguenze possono esserci in seguito all’ammissione alla MAP con sospensione del procedimento penale?

Ebbene, si consideri che tale istituto rappresenta uno dei riti alternativi al processo per cui vi è il preciso obbligo per il Comandante di Corpo di inviare alla Direzione Generale per il Personale Militare una comunicazione relativa all’ammissione del militare imputato (o indagato) al rito della messa alla prova. Tuttavia, è doveroso precisare che in seguito alla riforma Nordio l’ammissione alla MAP non è più causa di esclusione dalle aliquote di avanzamento non rientrando nelle tassative ipotesi previste dall’art. 1051 c.o.m.

Nulla esclude, tuttavia, che l’esclusione avvenga in forza di un procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato (una delle ipotesi previste dall'art. 1051 c.o.m.), ma questo è un altro aspetto che abbiamo già analizzato in uno scritto separato.

Ultimato il periodo complessivo di messa alla prova all’udienza appositamente fissata, il Giudice se l’esito sarà positivo pronuncerà declaratoria di estinzione del reato.

Ma che riflessi ha tale pronuncia a livello disciplinare per il militare coinvolto?

 Si consideri che la sentenza di estinzione del reato per MAP non è contemplata tra le ipotesi previste dall’art. 653 c.p.p. che prevede: “1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso.
1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso”.

D’altronde, si consideri che nella diversa ipotesi di patteggiamento la relativa sentenza , seppur equiparata ad una sentenza di condanna ai sensi dall’art. 445 comma 1 bis c.p.p., in seguito alla riforma Cartabia non ha efficacia alcuna nei procedimenti disciplinari ove non può, tra l’altro, essere utilizzata ai fini probatori.

Ebbene, se si considera che la pronuncia di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non è, contrariamente a quella emessa in seguito a patteggiamento, equiparabile in alcun modo ad una sentenza di condanna, deve, giocoforza, escludersi che possa avere forza di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale o che l’imputato lo abbia commesso.

Quindi, in caso di procedimento disciplinare bisognerà valutare i fatti contestati in modo del tutto autonomo dalla sentenza di estinzione del reato.

Tra l'altro, in caso di superamento con esito positivo del periodo di MAP, con declaratoria di estinzione del reato,  il Giudice penale non entra  nel merito della vicenda penale, limitandosi solo a verificare la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla MAP e relativo superamento con esito positivo, non pronunciandosi minimamente sulla sussistenza del fatto o la commissione dello stesso da parte dell’imputato.

Di conseguenza, l’Amministrazione non potrà addivenire ad una AUTOMATICA sanzione disciplinare, dovendo svolgere una adeguata istruttoria anche sulla base delle risultanze delle indagini preliminari e dei rilievi difensivi del militare coinvolto.

 

 

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